Anforderungen an Dekowaffen
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L'articolo 37d del WaffG si applica solo alle cosiddette armi decorative nuove!!!
Definizione secondo l'Allegato 1 Sezione 1 Sotto-sezione 1 Numero 1.4:
Le armi da fuoco sono considerate inutilizzabili (armi decorative) se, in base al loro tipo e in ogni componente essenziale, rispettano le disposizioni dell'allegato I tabella II-III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione del 15 dicembre 2015 che stabilisce linee guida comuni sugli standard e le tecniche di disattivazione che garantiscono che le armi da fuoco siano rese definitivamente inutilizzabili al momento della disattivazione (GU L 333 del 19 dicembre 2015, pag. 62), modificato per l'ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 (GU L 65 del 8 marzo 2018, pag. 1), e se sono contrassegnate secondo le disposizioni dell'articolo 8a commi 2 e 3 della legge sul controllo delle armi, un regolamento basato sull'articolo 8a comma 3 della legge sul controllo delle armi o secondo le disposizioni di un altro Stato membro sulla base dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
In base a questa disposizione legale, le armi decorative devono essere distinte in armi decorative vecchie e nuove.
La seguente esposizione delle disposizioni relative alle armi serve solo a fornire una breve panoramica. Si fa espressamente notare che questa non è esaustiva.
Armi decorative vecchie |
Armi decorative nuove |
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Requisiti |
Inutilizzazione prima del 28.06.2018Nessuna certificazione di disattivazionesecondo l'allegato 1, sezione 1, sottosezione 1, numero 1.4 |
Inutilizzazione a partire dal 28.06.2018 e certificato di disattivazionesecondo l'allegato 1, sezione 1, sottosezione 1, numero 1.4 |
Cosa bisogna fare? |
Possesso al 01.09.2020: Protezione dello status di possesso ai sensi dell'articolo 25c AWaffV Non è necessario fare nulla, non è richiesta una notifica; non verrà rilasciata alcuna certificazione di notifica o altro. |
Possesso al 01.09.2020: Protezione dello status di possesso Non è necessario fare nulla, non è richiesta una notifica; non verrà rilasciata alcuna certificazione di notifica ai sensi dell'articolo 37 h WaffG. |
Cosa deve considerare un cedente in futuro? |
A partire dal 01.09.2020:La cessione permanente (ad esempio in caso di eredità, vendita, donazione, ecc.) è possibile senza autorizzazione per il cedente. |
A partire dal 01.09.2020:In caso di cessione permanente, deve essere fornita la certificazione di disattivazione dell'arma (§ 25, comma 3, AWaffV). |
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Notifica di cessione ai sensi dell'articolo 37a, comma 1, numero 1, della Legge sulle armi (WaffG), entro due settimane, da presentare per iscritto o elettronicamente all'autorità competente per le armi. Eccezione: In caso di trasferimento in un altro Stato membro è necessaria un'autorizzazione di trasferimento (§ 25 c comma 1 AWaffV) nonché una riattivazione da parte di un ufficio di prova (§ 25a comma 3 AWaffV). |
Es non esiste l'obbligo di restituire un'eventuale certificazione di notifica già esistente in questo caso, in base ai §§ 37 e seguenti del WaffG. In caso di un'eventuale certificato di notifica già esistente, la parte destra viene separata e consegnata all'acquirente per la notifica ("registrazione") presso l'autorità competente per le armi. È necessario presentare una notifica di cessione ai sensi dell'articolo 37d, paragrafo 1, numero 1, della Legge sulle armi (WaffG) entro due settimane, per iscritto o elettronicamente, all'autorità competente per le armi. |
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Cosa deve considerare un acquirente in futuro? |
A partire dal 1° settembre 2020:L'acquirente necessita di un'autorizzazione legale preliminare (ad esempio una carta di possesso di armi con pre-iscrizione) per l'acquisto ai sensi dell'articolo 10 della WaffG, poiché l'arma dal 01.09.2020 è considerata un'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 1, punto 2, numero 1 della WaffG, oppure di una disattivazione successiva da parte di un armaiolo e di un certificato di disattivazione rilasciato da un ufficio di prova (in tal caso, ulteriore procedura come per le armi decorative nuove). Erwerbs-Anzeige gemäß § 37 a S. 1 Nr. 2 WaffG binnen zwei Wochen schriftlich oder elektronisch bei der zuständigen Waffenbehörde unter Vorlage der Waffenbesitzkarte zwecks Eintragung der Waffe erforderlich. |
A partire dal 01.09.2020:Der Erwerber zeigt den Erwerb der Waffe binnen zwei Wochen bei seiner Waffenbehörde gemäß § 37 d Abs. 1 Nr. 2 WaffG unter Vorlage der Deaktivierungsbescheinigung im Original, der rechten Seite der Anzeigebescheinigung des Überlassers (soweit bereits vorhanden) sowie einer Ausweiskopie an. Dopo la verifica della documentazione e il soddisfacimento dei requisiti, viene rilasciata una certificazione di notifica ai sensi dell'articolo 37h, paragrafo 1, numero 2, con la restituzione del certificato di disattivazione. |
Disposizioni di conservazione |
Queste armi non sono soggette alle disposizioni di conservazione ai sensi del § 36 commi 3, 4, 6 WaffG (§ 39 b comma 3 WaffG in combinato disposto con § 25 c comma 4 AWaffV). Pertanto, queste armi devono essere conservate almeno in un contenitore chiuso (§ 13 comma 2, frase 1, n. 1 AWaffV). Queste armi, se cedute, devono essere conservate dall'acquirente come armi da fuoco (§ 36 WaffG in combinato disposto con § 13 AWaffV). |
Queste armi devono essere conservate in un contenitore chiuso (§ 13 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AWaffV). |
Tariffe(a seconda della tariffa) |
Emissione di una carta di autorizzazione per le armi, inclusa l'autorizzazione all'acquisto per la prima arma da fuoco (§ 10 comma 1 frase 1 WaffG), tassa corrente di 90,00 EUR Per l'iscrizione/cancellazione di un'arma, ecc., sono previste ulteriori spese. |
Emissione di un certificato di notifica ai sensi dell'articolo 37 h, paragrafo 1, numero 2, della Legge sulle armi da fuoco (WaffG), con una tassa di 25,00 EUR al momento. |
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